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Statuto UST CISL Prato
PREAMBOLO
Patto di unificazione delle forze sindacali democratiche.

I
Le forze sindacali resesi libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che senza la faziosità di chi voleva fare dei sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperimento unitario iniziato dopo la liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola organizzazione.

II
La nuova organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che - convinti della necessità di respingere un sindacalismo fondato, ispirato e diretto da correnti politiche ideologiche - vogliono impostare il movimento sindacale all'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del paese.

III
La nuova organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solennemente impegno di difendere e propugnare:
  1. Diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, ed alla sua libera scelta;
  2. Diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile;
  3. Diritto all'inserimento delle forze di lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della politica economica del Paese;
  4. Diritto alla garanzia ed alla stabilità dell’occupazione, nella più ampia libertà individuale familiare;
  5. Diritto all'assistenza ed alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed ogni evenienza della vita;
  6. Diritto alla costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa degli interessi di chi lavora;
  7. Diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;
  8. Diritto all'immissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.
IV
Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori liberi, la nuova organizzazione si propone i seguenti obiettivi:
  1. Associare tutte le Categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica e mirante esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;
  2. Elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo civile della Nazione;
  3. Realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del Paese, anche attraverso l'impulso alla istruzione tecnica e professionale dei lavoratori, per conseguire la migliore qualificazione della manodopera;
  4. Promuovere con ogni mezzo ed anche mediante radicali riforme, la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali e potenziali della Nazione;
  5. Promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso prime;
  6. Stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con organizzazioni sindacali
  7. democratiche di altri paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale ed alla pace tra i popoli.

Roma lì 30 aprile 1950

CAPO 1 - COSTITUZIONE -

ART. 1
È costituita l'Unione Sindacale Territoriale di Prato con sede in Prato.
Essa fa parte della Unione Sindacale Regionale Toscana e, tramite questa, della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) della quale segue i principi ed attua gli scopi esposti nell’articolo 2.

ART. 2
L’Unione Sindacale Territoriale, secondo quanto previsto dall’art.33 dello Statuto Confederale, esplica sul piano territoriale, in quanto di propria competenza, le funzioni che l’art.3 dello Statuto Confederale assegna alla Confederazione.
In particolare, la UST di Prato provvede a:
fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, salariale e organizzativa;
rappresentare l’organizzazione di fronte agli organi provinciali e comunali del pubblico potere;
informare gli iscritti e l’opinione pubblica sulle iniziative e le attività sindacali e culturali intraprese utilizzando gli strumenti di comunicazione di volta in volta più idonei: stampa (giornalino e/o interazione con la stampa locale e nazionale), radio, televisione, internet, email, ssm e ogni altro mezzo che la tecnologia mette a disposizione;
esercitare l’azione di coordinamento e di collegamento tra le federazioni territoriali di categoria;
programmare e gestire l’attività di formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri;
promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell’Organizzazione con particolare attenzione alla parte sotto rappresentata. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi a tutti i livelli ed in tutti i settori;
designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;
assistere, nel quadro degli indirizzi confederali, le federazioni di categoria nell’azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi;
promuovere e sostenere, nella visione pluralistica della Società, anche sperimentando forme di compartecipazione, la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico che tutelino il lavoratore nei rapporti economici e sociali esterni ai luoghi di lavoro;
realizzare, per i propri iscritti ed i loro familiari un sistema integrato e polivalente di servizi (vertenze legali, servizi previdenziali, fiscali, assicurativi, ecc.) direttamente o con l’adesione a sistemi di servizi regionali;
promuovere, coordinare e controllare l’attuazione ai vari livelli della organizzazione, degli indirizzi confederali;
promuovere la tutela dei diritti etnici al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica della Confederazione;
regolare i rapporti fra organismi verticali e dirimerne i conflitti;
realizzare i necessari interventi sugli organismi di categoria in caso di gravi violazioni dello Statuto Confederale, di mancato rispetto delle decisioni degli organi Confederali e Territoriali, di violazione delle norme contributive confederali e delle norme contenute nel presente Statuto;
rappresentare le Federazioni di Categoria o su richiesta delle medesime ovvero quando si tratti di questioni di interesse generale:
  1. dinanzi ai pubblici poteri ed alle varie istituzioni;
  2. dinanzi alle organizzazioni dei datori di lavoro.

ART. 3
Fanno parte dell'Unione Sindacale Territoriale (U.S.T.) di Prato le Federazioni Territoriali di categoria (F. T.) i cui organismi nazionali aderiscono alla CISL. La U.S.T. di Prato promuove la partecipazione e la valorizzazione della donna nella propria organizzazione e nella società.

CAPO 2 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

ART. 4
L'iscrizione alla CISL deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun lavoratore che di essa condivida principi e finalità.
Gli iscritti alla CISL hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.
Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.
Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, e dallo Statuto Confederale ed in termini democraticamente e civilmente corretti.
Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nello Statuto Confederale, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.
Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.
E' prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

CAPO 3 - STRUTTURE E COORDINAMENTI

ART. 5
Per la migliore esplicazione delle sue funzioni, l'Unione Sindacale Territoriale può anche articolarsi in Zone a seconda delle esigenze.
La competenza a decidere su detta articolazione è del Consiglio Generale.
Il Comitato Esecutivo provvede a fissare i compiti e le funzioni delle Zone.
Le Zone non hanno funzione precongressuale nei riguardi del Congresso dell'Unione Sindacale Territoriale.

ART. 6
I Sindacati Territoriali (o Federazioni Territoriali) di Categoria esercitano la loro autonomia funzionale nel quadro del presente statuto e delle direttive delle rispettive Federazioni Nazionali.
Per le azioni intercategoriali o di solidarietà, deve essere obbligatoriamente sentito il parere della Segreteria dell'Unione la quale può sottoporre le decisioni prese dagli organi direttivi delle Federazioni di Categoria interessate all'esame del Comitato Esecutivo.
Per le azioni sindacali che riguardino settori pubblici, servizi essenziali, servizi previdenziali ed assistenziali e che debbono culminare in scioperi deve essere richiesto il preventivo parere della Segreteria dell'Unione la quale potrà sottoporre la questione all'esame degli organismi statutari.

ART. 7
Le singole Federazioni provinciali (o territoriali) di categoria devono far conoscere alla Segreteria
dell'Unione i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi ai vari livelli.
Devono periodicamente, nel corso di ciascun anno, comunicare il numero degli iscritti e l'ammontare dei contributi raccolti e presentare annualmente i loro bilanci consuntivi e preventivi.
La Segreteria dell'Unione ha facoltà di verifica.
La U.S.T. promuove e cura l'attuazione degli indirizzi nazionali ai vari livelli della Organizzazione e realizza i necessari interventi verso eventuali politiche e comportamenti difformi, violazioni statutarie, inadempienze organizzative.

CAPO 4 -ORGANI DELL’UNIONE SINDACALE TERRITORIALE-

ART. 8
Sono organi dell'Unione Sindacale Territoriale :
  1. Il Congresso Territoriale
  2. Il Consiglio Generale Territoriale
  3. Il Comitato Esecutivo Territoriale
  4. La Segreteria Territoriale
  5. Il Collegio dei Sindaci

CAPO 5 -IL CONGRESSO DELL'UNIONE SINDACALE TERRITORIALE-

ART. 9
Il Congresso è l'organo massimo deliberante della Unione Sindacale Territoriale.
Esso è indetto dal Consiglio Territoriale in via ordinaria ogni quattro anni, in concomitanza al Congresso Confederale o immediatamente prima di questo, salvo le convocazioni straordinarie.
La convocazione straordinaria del Congresso dell'Unione può essere richiesta:
  1. dal Consiglio Generale, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti;
  2. da un terzo dei soci i quali firmano la richiesta a mezzo dei Sindacati territoriali di Categoria.
Questi sono responsabili della autenticità delle firme.
Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate.

ART. 10
Il Congresso dell'Unione è composto dai delegati eletti dai Congressi delle rispettive Organizzazioni Territoriali di Categoria.
Partecipano inoltre, con solo diritto di parola in quanto non delegati, i membri eletti del Consiglio Generale, i Segretari responsabili in carica dei Sindacati Territoriali di categoria e i Segretari responsabili di categoria non rieletti nell'ultimo Congresso di categoria.

ART. 11
Partecipano al Congresso dell'Unione le organizzazioni territoriali di categoria, secondo lo Statuto ed il regolamento confederale, che sono in regola con il tesseramento confederale, secondo le norme fissate da Consiglio Generale Confederale.
La F.N.P. partecipa al Congresso dell'U.S.T. con un numero di delegati stabilito dal Consiglio Generale Nazionale CISL

ART. 12
L'ordine del giorno del Congresso è fissato dal Consiglio Generale della U.S.T. su proposta della Segreteria Territoriale e deve esser reso noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.
Per l'ordine dei lavori valgono le norme del regolamento Congressuale dell'Unione.

ART. 13
Il Congresso dell'Unione fissa le direttive generali dell'attività dell'Unione in armonia con gli indirizzi Confederali; in particolare si pronuncia sulla relazione politica ed organizzativa della Segreteria:
  1. elegge a scrutinio segreto i membri elettivi del Consiglio Generale Territoriale;
  2. elegge a scrutinio segreto i delegati al Congresso Regionale;
  3. elegge il Collegio dei Sindaci Revisori;
  4. approva lo Statuto della U.S.T. e le relative modifiche.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice, salvo i casi di maggioranza qualificata espressamente previsti dal presente Statuto.

CAPO 6 -IL CONSIGLIO GENERALE-

ART. 14
Il Consiglio Generale è l'Organo deliberante dell'Unione tra un Congresso e l'altro.
Elegge nel suo seno con votazioni separate e distinte:

  1. il Segretario Generale ed i membri di Segreteria, con votazioni separate ed a scrutinio segreto; è facoltà del Consiglio Generale eleggere un Segretario Generale Aggiunto, con votazione separata e successiva;
  2. il Comitato Esecutivo;
  3. nomina, su proposta della Segreteria territoriale, sentito il Coordinamento donne, la responsabile del Coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale, ove non ne sia già componente.
Esso si riunisce almeno due volte l’anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività dell'Unione, sulla base delle deliberazioni del Congresso e delle direttive confederali.
Ad esso spetta inoltre il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria (allo scadere del
quadriennio) ed in sessione straordinaria.
Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria dell’Unione sottoporrà al Congresso.

ART. 15
Il Consiglio Generale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria e, per i casi urgenti dalla Segreteria stessa, oppure a richiesta di un terzo dei membri del Consiglio stesso o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo.

CAPO 7 -IL COMITATO ESECUTIVO-

ART. 16
Il Comitato esecutivo, nell'ambito delle deliberazioni e degli indirizzi espressi dal Consiglio territoriale:

  1. coordina le attività sindacali ed organizzative di interesse territoriale;
  2. delibera le azioni sindacali generali a livello territoriale;
  3. nomina i rappresentanti sindacali negli enti e nelle commissioni di livello territoriale;
  4. convoca il Consiglio Generale territoriale;
  5. dirime i conflitti tra organismi nell'ambito del territorio;
  6. approva i bilanci della UST;
  7. elegge, ove previsto, i membri dei Consigli di amministrazione degli enti CISL;
  8. verifica le linee programmatiche e ratifica i bilanci territoriali degli enti della CISL;
  9. emana il Regolamento territoriale per il trattamento economico e normativo degli operatori della CISL;

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi ed è convocato dalla Segreteria territoriale o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti l'Esecutivo stesso.
Esso è presieduto dal Segretario Generale o, in assenza, da altro Segretario Territoriale.
Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata.

CAPO 8 -LA SEGRETERIA-

ART. 17
La Segreteria territoriale:

  1. rappresenta la UST nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità, enti ed associazioni ed organismi del territorio;
  2. esegue le decisioni del Comitato esecutivo;
  3. assicura l'osservanza delle decisioni assunte agli organi territoriali;
  4. predispone il bilancio preventivo e consuntivo della UST;
  5. provvede agli adempimenti delegati dalla Confederazione;
  6. sovraintende al funzionamento degli uffici territoriali;
  7. predispone la relazione per il Congresso della UST;
  8. propone al Consiglio generale la responsabile del Coordinamento femminile che, a nomina avvenuta, entra a far parte del Consiglio generale.
    La Segreteria territoriale è composta:
    dal Segretario Generale;
  9. dai Segretari e, ove previsto, dal Segretario Generale Aggiunto
La Segreteria Territoriale viene eletta dal Consiglio Generale nel proprio seno in successive e separate votazioni.
La Segreteria territoriale risponde collegialmente di fronte agli organi deliberanti.

ART. 18
Il Segretario generale ha la rappresentanza legale della UST. Il Segretario generale aggiunto ove previsto lo sostituisce a tutti gli effetti; i segretari lo coadiuvano nel coordinamento dei settori di attività territoriale.
L'amministrazione del patrimonio della UST e di ogni altra attività economica e finanziaria, comunque promossa o gestita nell'interesse della UST, è attribuita alla responsabilità di un Segretario territoriale.

CAPO 9 -INCOMPATIBILITA` TRA LE CARICHE-

ART. 19
Per affermare l'assoluta autonomia della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti con quella di ordine sindacale, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive ed esecutive, di sindaco, di dirigenti responsabili di Enti CISL (in quanto componenti dei Consigli Generali) a qualsiasi livello, le seguenti incompatibilità:

  1. incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
  2. candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, circoscrizionali, di quartieri e simili comunque denominati;
  3. incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunali e comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.
Il Comitato esecutivo territoriale, sentita la Segreteria Territoriale, è competente a concedere ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.
Le incompatibilità previste nel presente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l’Organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.
Nei casi ove si verifichino le situazioni di cui al comma a), b) e c) del presente articolo gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.

CAPO 10 -IL COLLEGIO DEI SINDACI-

ART. 20
Il Collegio dei sindaci della UST provvede al controllo amministrativo e adempie alle sue funzioni a norma degli articoli del presente Statuto e relativo Regolamento.
Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo del Presidente riferisce periodicamente sull’andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo , sia al Consiglio generale della UST, risponde della loro azione dinanzi al Congresso.
Il Collegio dei sindaci è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.
Risultano eletti componenti effettivi del Consiglio dei sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.
I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.
Qualora venga a mancare per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero di suffragi.
Qualora non sussistano candidati non eletti il Consiglio generale provvede alla integrazione del Collegio, e nel caso di più candidature , risulterà eletto chi ha riportato più voti.
Il Consiglio generale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.
Qualora la vacanza riguardi il presidente del Collegio dei sindaci il Consiglio generale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra i soggetti iscritti o non iscritti all’Organizzazione che abbiano requisiti o titoli di specifica competenza professionale.
I sindaci non possono far parte di organi deliberanti di pari livello. E’ inoltre incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo.

ART. 21
Di ogni riunione del Consiglio Generale, del Comitato Esecutivo, della Segreteria e del Collegio dei Sindaci verrà redatto verbale scritto e depositato agli atti.

CAPO 11 -FINANZE -

ART. 22
Le entrate ordinarie dell'Unione sono costituite dalla quota parte dei contributi sindacali riscossi dalle Federazioni territoriali di categoria nella entità fissata dal Consiglio Generale Confederale.
Il Consiglio Generale dell'Unione può deliberare, su proposta della Segreteria, forme di contribuzione straordinaria a favore dell'Unione, nell'ambito delle direttive Confederali in materia.
In tal caso il Consiglio Generale ne determina la misura, le modalità di riscossione, la destinazione e l'eventuale riparto.

CAPO 12 -PATRIMONIO-

ART. 23
I contributi sociali di spettanza dell'Unione territoriale e tutti i beni mobili ed immobili da essa
acquisiti per qualsiasi titolo o causa, costituiscono patrimonio dell'Unione stessa.
I beni mobili ed immobili dati in semplice godimento all'Unione dalla Confederazione, restano di proprietà di questa, e l'Unione ne è semplice depositaria e ne risponde in persona del suo Segretario Generale.
I singoli associati o gruppi di associati o associazioni aderenti, non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contribuzione in precedenza versata, salvo che nei casi previsti dalla legge.

ART. 24
L'Unione risponde unicamente delle obbligazioni assunte nei limiti delle competenze e dei fini statutari, dal Segretario Generale che legittimamente la rappresenta di fronte a terzi e all'autorità giudiziaria.
Le Federazioni Territoriali di Categoria e le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non possono per qualsiasi titolo e causa chiedere di essere sollevate dall'Unione Territoriale.

ART. 25
Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dall'Unione a
favore delle Federazioni Territoriali o delle dipendenze territoriali dell'Unione medesima costituiscono normale attività di promozione propria dell'Unione senza assunzione di corresponsabilità.
Di ogni obbligazione verso terzi assunta in nome e per conto dell'UST dal Segretario Generale o da altri dirigenti che ne facciano le veci, rispondono personalmente e solidamente in via sussidiaria rispetto al patrimonio dell'Unione a norma dell'38 c.c. ,tutti i membri dell'organo direttivo che ha deliberato l'assunzione, purché la regolarità della deliberazione risulti da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ART. 26
La UST può costituire enti, promuovere e partecipare ad associazioni e società.

ART. 27
I Consigli Generali, i Comitati direttivi e gli organismi similari comunque denominati della UST e delle Federazioni Territoriali e loro articolazioni hanno facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi, nuovi membri nel limite massimo del 5% dei componenti gli organismi stessi.
La FNP designa, in ogni corrispondente Comitato Direttivo e Consiglio Generale di Categoria, un proprio rappresentante proveniente dalla stessa, con voto consultivo.

CAPO 13 -MODIFICHE STATUTARIE-

ART. 28
Le modifiche al presente statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Territoriale (Provinciale),
  1. dal Congresso dietro presentazione corredata dal 50% + 1 dei delegati;
  2. dal Consiglio Generale della UST a maggioranza di due terzi;
  3. dalle Federazioni territoriali di Categoria su deliberazione dei propri organi direttivi prese a maggioranza di due terzi dei loro componenti.
Il Consiglio Generale della UST, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso nomina una commissione consiliare delegata con l’incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica predisposte dagli organi delle Federazioni Territoriali di Categoria.
Le proposte di modifica devono essere inviate alla commissione entro 1 mese dalla data di effettuazione del Congresso.
Il Consiglio Generale, convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso, proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.
Il Congresso della UST si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di due terzi dei votanti.
Non è ammessa altra procedura di modifica.

CAPO 14 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE-

ART. 29
Le Federazioni di categoria e i sindacati di seconda affiliazione devono dotarsi di un regolamento di attuazione dei rispettivi statuti.

ART. 30
I regolamenti di attuazione degli Statuti devono essere deliberati e possono successivamente essere modificati dai rispettivi Consigli generali esclusivamente in base alla seguente procedura.
Il Consiglio generale deve essere regolarmente convocato con un punto specifico all’ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica al Regolamento.
Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

CAPO 15 - ADEGUAMENTI STATUTARI-

ART. 31
Le Federazioni territoriali di Categoria dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e Regolamento di attuazione e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri statuti e regolamenti di attuazione. Le norme contrastanti sono nulle.
La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio regionale dei probiviri.

ART. 32
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme dello Statuto e del Regolamento confederale e Regionale, anche per analogia.
Le norme in contrasto con quelle dello Statuto confederale e/o Regionale sono nulle.

ART. 33
Il presente statuto entra in vigore appena approvato dal congresso della UST ed annulla il precedente

 
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